La locazione turistica si configura nel caso in cui il proprietario concede un alloggio o porzione dello stesso in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni.
Il godimento dell’immobile è fatto a fronte di un corrispettivo, ma non è prevista la prestazione di servizi accessori.
La locazione turistica rappresenta un esercizio del diritto di proprietà privata; il contratto di locazione turistica è regolato dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile, dall’Art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50 , dall’Art. 1 L. 9 dicembre 1998 n. 431 comma 2 lett. c), nonché dall’art. 53 del Codice del Turismo, D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 , rubricato “Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche” secondo cui “gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione”.