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ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL’ABITAZIONE DI DIMORA

Dettagli della notizia

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

Data:

09 Febbraio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

COMUNE  DI  SAN GIOVANNI  LA  PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

sito web: comune.sangiovannilapunta.ct.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(5° Settore Servizi alla Persona)

 

                                                                                                                                      

                  

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL’ABITAZIONE DI DIMORA

                                 

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA


RENDE NOTO

Viste le istruzioni ministeriali:

VISTO l'art. l della D.L. 3 gennaio 2006,n.1 convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22 e

successivamente modificato con la legge n. 46 del 7 maggio 2009 che, ai primi quattro commi testualmente

recita:

«Art. I - Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

  1. Gli elettori affetti da gravissime infermità. tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui ali art.29 della legge 5 febbraio 1992. n. I04. e gli elettori affetti da gravi infermità che sì trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
  3. Gli elettori di cui al comma I devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
    1. una dichiarazione in carta libera. attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa e possibilmente un recapito telefonico;
    2. un certificato medico, rilasciato dal Funzionario, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma I con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature medicali. Il certificato medico, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'arti del decreto legge 3 gennaio 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009. n. 46;
    3. fotocopia della tessera elettorale e del documento di riconoscimento.
  1. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma I non sia già inserita l'annotazione del diritto a voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b. deve attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»:

Gli elettori interessati dovranno presentare la prescritta dichiarazione, preferibilmente su modello da ritirare presso l'Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito internet istituzionale.

L'Ufficio Elettorale è a disposizione per ulteriori chiarimenti

San Giovanni La Punta.

 

Ultimo aggiornamento: 09/02/2026, 17:36

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